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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 223
Art. 223 c.p.
Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario.
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno. Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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