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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 226
Art. 226 c.p.
Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza, e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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