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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 233
Art. 233 c.p.
Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.
Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice. Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno. Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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