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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 234
Art. 234 c.p.
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche.
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno. Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale. Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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