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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 235
Art. 235 c.p.
Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato [c.p.
4
] del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge [c.p.
312
] , quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. ] Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo .
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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