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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 237
Art. 237 c.p.
Cauzione di buona condotta.
La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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