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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo I
Art. 246
Art. 246 c.p.
Corruzione del cittadino da parte dello straniero.
Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità. La pena è aumentata: 1. se il fatto è commesso in tempo di guerra; 2. se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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