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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo I
Art. 252
Art. 252 c.p.
Frode in forniture in tempo di guerra.
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'
articolo precedente
è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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