info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo I
Art. 260
Art. 260 c.p.
Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1. si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato ; 2. è còlto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli
articoli 256
,
257
e
258
; 3. è còlto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra , la pena è della reclusione da tre a dieci anni . Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 259
Art. 261
chevron_right
Articoli correlati
Art. 256 c.p.
-
Art. 257 c.p.
-
Art. 258 c.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 260 c.p.
{{{testolinkato}}}