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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo I
Art. 273
Art. 273 c.p.
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni. Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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