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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo I
Art. 284
Art. 284 c.p.
Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte. Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte. L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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