info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo I
Art. 287
Art. 287 c.p.
Usurpazione di potere politico o di comando militare.
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 286
Art. 288
chevron_right
Articoli correlati
Art. 313 c.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 287 c.p.
{{{testolinkato}}}