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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo I
Art. 295
Art. 295 c.p.
Attentato contro i Capi di Stati esteri.
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del capo dello Stato estero il colpevole è punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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