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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo I
Art. 300
Art. 300 c.p.
Condizione di reciprocità.
Le disposizioni degli
articoli 295
,
296
,
297
e
299
si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale. I capi di missione diplomatica sono equiparati ai capi di Stati esteri, a norma dell'
articolo 298
, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di missione diplomatica italiana. Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 299
Art. 301
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