Storico delle modifiche apportate all'articolo 302 Codice Penale aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 302 c.p. ( Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.).
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Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Vigente dal: 21/04/2015 Vigente al:Testo precedenteIstigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a ottoanni.2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
Testo modificatoIstigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.