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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo II
Art. 327
Art. 327 c.p.
Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità. (Abrogato)
[Il pubblico ufficiale [c.p.
357
] che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge [c.p.
266
,
415
] , con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio [c.p.
358
], e al ministro di un culto.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 328
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