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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo II
Art. 329
Art. 329 c.p.
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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