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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo II
Art. 331
Art. 331 c.p.
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'
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.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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