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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo II
Art. 333
Art. 333 c.p.
Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. (Abrogato)
[Il pubblico ufficiale [c.p.
357
] , l'impiegato incaricato di un pubblico servizio [c.p.
358
, n. 1] , il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità [c.p.
359
] non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità. La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento [c.p.
64
] .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 334
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