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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo II
Art. 342
Art. 342 c.p.
Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. La pena è della reclusione della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'
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.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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