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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo II
Art. 35-bis
Art. 35-bis c.p.
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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