Storico delle modifiche apportate all'articolo 35 Codice Penale aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 35 c.p. ( Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.).
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Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 35 c.p. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
Vigente dal: 14/06/2015 Vigente al:Testo precedenteSospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte1. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.
2. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore aquindici giorni,nè superiore adueanni.
3. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.Testo modificatoSospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte1. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.
2. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, nè superiore a tre anni.
3. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.