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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo II
Art. 360
Art. 360 c.p.
Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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