Giurisprudenza
Cassazione Penale SS.UU.
Sentenza 24 mag 2012, n. 36258
Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito. (Fattispecie nella quale il diniego delle predette circostanze attenuanti era stato motivato evidenziando il censurabile comportamento processuale dell'imputato, improntato a reticenza ed ambiguità).
- Art. 7 c.p.p. -
- Art. 648 c.p. -
- Art. 648-bis c.p. -
- Art. 648-ter c.p. -
- Art. 378 c.p.
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