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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo III
Art. 382
Art. 382 c.p.
Millantato credito del patrocinatore.
Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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