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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo III
Art. 389
Art. 389 c.p.
Inosservanza di pene accessorie.
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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