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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo III
Art. 393
Art. 393 c.p.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Chiunque, al fine indicato nell'
articolo precedente
, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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