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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo III
Art. 399
Art. 399 c.p.
Duellante estraneo al fatto. (Abrogato)
[Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'
articolo 396
sono aumentate [c.p.
63
,
64
] . Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto [c.p.
307
], ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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