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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo III
Art. 400
Art. 400 c.p.
Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello. (Abrogato)
[Chiunque pubblicamente [c.p.
266
] offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.]
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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