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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo IV
Art. 405
Art. 405 c.p.
Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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