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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo IV
Art. 410
Art. 410 c.p.
Vilipendio di cadavere.
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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