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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo IV
Art. 413
Art. 413 c.p.
Uso illegittimo di cadavere.
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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