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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo V
Art. 414-bis
Art. 414-bis c.p.
Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli
articoli 600-bis
,
600-ter
e
600-quater
, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1
,
600-quinquies
,
609-bis
,
609-quater
e
609-quinquies
è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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