info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo V
Art. 419
Art. 419 c.p.
Devastazione e saccheggio
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'
articolo 285
, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Ultimo aggiornamento:
21 giugno 2019
chevron_left
Art. 418
Art. 420
chevron_right
Articoli correlati
Art. 285 c.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 419 c.p.
{{{testolinkato}}}