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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo V
Art. 420
Art. 420 c.p.
Attentato a impianti di pubblica utilità.
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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