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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VI
Art. 424
Art. 424 c.p.
Danneggiamento seguito da incendio.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
423-bis
, al solo scopo di danneggiare [c.p.
635
] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni [c.p.
28
]. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo
423
, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà [c.p.
63
,
449
]. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo
423-bis
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 423-bis
Art. 425
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