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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VI
Art. 429
Art. 429 c.p.
Danneggiamento seguito da naufragio.
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni . Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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