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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VI
Art. 433-bis
Art. 433-bis c.p.
Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari
Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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