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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VI
Art. 435
Art. 435 c.p.
Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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