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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VI
Art. 439
Art. 439 c.p.
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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