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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VI
Art. 441
Art. 441 c.p.
Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'
articolo precedente
, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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