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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VI
Art. 445
Art. 445 c.p.
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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