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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VI
Art. 449
Art. 449 c.p.
Delitti colposi di danno
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'
articolo 423-bis
, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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