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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VI-bis
Art. 452-ter
Art. 452-ter c.p.
Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.
Se da uno dei fatti di cui all'articolo
452-bis
deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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