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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VII
Art. 456
Art. 456 c.p.
Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite negli
articoli 453
e
455
sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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