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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VII
Art. 457
Art. 457 c.p.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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