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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo III
Art. 46
Art. 46 c.p.
Costringimento fisico.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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