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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VII
Art. 462
Art. 462 c.p.
Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.
Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10a euro 206.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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