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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VII
Art. 463
Art. 463 c.p.
Casi di non punibilità.
Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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