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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VII
Art. 464
Art. 464 c.p.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'
articolo 457
, ridotta di un terzo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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